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Competenze

L'ufficio di gabinetto coadiuva il Presidente della Corte nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali quale organo di governo dell'Istituto e nelle sue relazioni interne ed esterne alla Corte.

Alle attività svolte dall'ufficio di gabinetto e dai magistrati addetti alla presidenza, nominati con provvedimento del Presidente sentito il Consiglio di presidenza, sovrintende il Capo di gabinetto, coordinandone i lavori e raccordandoli con gli altri uffici di supporto al Presidente.

Al servizio di coordinamento dell'ufficio di gabinetto, di livello dirigenziale non generale, è affidata la gestione amministrativa dell'ufficio stesso e di tutti gli altri uffici di supporto al Presidente.

All'ufficio di gabinetto è assegnato un contingente di personale amministrativo non superiore a trenta unità.

Il Capo di gabinetto, gli altri magistrati addetti alla presidenza, il dirigente ed il personale addetto all'ufficio di gabinetto sono scelti fiduciariamente dal Presidente della Corte. Le funzioni di cui al presente comma e al successivo articolo 5 sono svolte dai magistrati in posizione aggiuntiva, secondo i criteri adottati dal Consiglio di presidenza.

Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l’attività dell’ufficio di gabinetto provvede il Segretario generale, eventualmente assegnando, qualora richieste, ulteriori unità di personale alla diretta collaborazione del Presidente della Corte, in numero non superiore al trenta per cento delle unità complessivamente previste per l'ufficio di gabinetto.